Terre e rocce da scavo nel nuovo decreto 2017
Procedure veloci e tempi certi: controlli ambientali entro 60 giorni, materiali riutilizzabili 90 giorni dalla consegna del Piano di utilizzo
Introduzione sulle rocce da scavo per riempimento delle terre rinforzate
Non è infrequente il caso in cui il materiale di riempimento delle terre rinforzate tramite inclusioni flessibili o rigide possa venire da grandi cantieri di scavo (da opere in galleria, ad esempio).
Oggi infatti i terreni rinforzati con inclusioni fanno parte dei materiali compositi, e il loro utilizzo comporta il miglioramento delle caratteristiche del terreno originario e la formazione di sistemi con caratteristiche meccaniche superiori a quelli che si realizzerebbero con il solo terreno.
Le prove e le sperimentazioni condotte hanno consentito di appurare che le terre rinforzate, costituite da rocce da scavo e dal meccanismo flessibile di rinforzo apporta vantaggi statici e strutturali, ambientali, operativi, ed economici, con vaste possibilità d’impiego e possibilità di reintegro.
Terre e rocce da scavo: tempi certi
Entro 60 giorni vengono svolte le attività di analisi da parte delle Agenzie per la protezione ambientale, quali la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni.
A 90 dalla consegna del Piano di gestione, si può avviare la gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, secondo le indicazioni contenute nel Piano.
Terre e rocce da scavo: procedure semplificate
Avviare la gestione e l’utilizzo delle terre da scavo non richiede più l’attesa di autorizzazioni, ma un massimo di 90 giorni dalla presentazione del piano. Prima invece le Agenzie non erano tenute a rispettare alcun termine per attestare l’ottenimento dei requisiti dalle norme europee e nazionali per qualificare terre e rocce da scavo ‘sottoprodotti’, in quanto non stabilito. Pertanto, decade l’approvazione preventiva.
Terre e rocce da scavo: modifiche e proroghe al piano
Anche nel caso delle modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate ‘sottoprodotto’, una volta presentate, decadendo l’approvazione preventiva la procedura si velocizza. Ad esempio, nel caso in cui la modifica riguardi il quantitativo, la nuova norma consente di applicare la classificazione di sottoprodotto alla parte di terre e rocce indicate dal piano, applicando l’obbligo di gestione in quanto rifiuti solo per le quantità eccedenti. Tali rocce da scavo qualificate rifiuti, subiscono ora una disciplina specifica per quanto riguarda il loro deposito temporaneo e le quantità massime ammesse, maggiori rispetto a quelle del Dlgs 152/2006.
I residui della lavorazione dei materiali lapidei sono ora esclusi dalle terre e rocce da scavo., permettendo la qualifica di tali residui come ‘sottoprodotto’.
Il regolamento si concentra sul particolare dei siti di bonifica, dove vengono stabilite specifiche procedure per gli scavi nonchè le condizioni di utilizzo stesso delle terre e rocce scavate sulla base delle loro condizioni.
La novità rispetto alla precedente norma abrogata è che la proroga al termine del piano può essere di due anni, e deve avvenire attraverso comunicazione al Comune e all’Agenzia di protezione ambientale competente.
Norme abrogate dal nuovo decreto sulle terre e rocce da scavo
Il DM 161/2012, contenente il Regolamento utilizzato fino al nuovo decreto sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, diverse norme che compongono i seguenti decreti: l’art. 41 nel Dl 69/2013, l’art. 184 bis e 266 comma 7 nel Dlgs 152/2006.
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La nuova carta geomorfologica d’Italia per una migliore gestione e tutela del territorio
L’Italia è una nazione morfologicamente complessa, un territorio sul quale in alcune circostanze è difficile se non impossibile effettuare interventi di edilizia o interventi di riqualificazione ambientale.
Comprendere l’entità del rischio non è difficile: basti pensare che la nostra nazione conta 7.978 Comuni di cui ben 5.581 sono a rischio di dissesto idrogeologico, ben oltre la metà!
Tuttavia l’intervento umano spesso ignora ogni campanello di allarme con conseguenze disastrose: danni a cose e persone, dissesti, crolli.
Presso la Commissione Ambiente del Senato ha avuto inizio il dibattito sul completamento della cartografia geologica d’Italia e la microzonazione sismica
Conoscere e studiare le zone sulle quali poter edificare, realizzare progetti in funzione della diversità geomorfologiche del territorio può prevenire gravi incidenti derivanti dai sismi, alluvioni e bradisismi o almeno limitarne i danni.
Gilberto Pambianchi Presidente nazionale dell’Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia (AIGeo) ha annunciato lo scorso 10 luglio la presentazione di un nuovo modello di cartografia morfologica frutto di due anni di studi e ricerche.
Le linee guida della nuova cartografia morfologica d’Italia sono state condotte da una Commissione di esperti di tre associazioni: AIGeo, Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG).
La commissione ha avuto il compito di aggiornare e integrare gli elementi geomorfologici, focalizzando molto il problema delle pericolosità geomorfologiche (frane, alluvioni, valanghe, erosioni costiere, onde anomale e tsunami)
Il lavoro è stato possibile grazie ai progressi di tecnologie informatiche e satellitari quali GPS, i DTM (modelli digitali del terreno ad alta risoluzione) e GIS (sistemi informativi geografici).
Non resta che attendere che il DDL venga presto convertito in Legge affinchè qualsiasi tipologia di pianificazione urbanistica, agricola, paesaggistica sia maggiormente tutelata e sicura.
Alcuni Fogli della Carta Geomorfologica sono già disponibili sul sito dell’ISPRA al seguente link
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Il rispetto dell’ambiente è il tallone d’Achille del vecchio continente
Nonostante l’Italia non produca energia atomica riesce a non rispettare le norme sulla gestione sicura e responsabile del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (Direttiva 2011/70/euratom) come dimostra l’ultima infrazione in ordine di tempo.
L’Italia non è neanche riuscita a ridurre l’utilizzo delle borse di plastica secondo quanto richiesto.
In funzionamento della procedura d’infrazione
Per far sì che il Diritto Europeo sia rispettato l’unico mezzo a disposizione dall’UE è la procedura d’infrazione. Questa viene preceduta da un periodo in cui la Commissione Europea richiede delle spiegazioni al paese interessato, evitando una messa in mora automatica. Il Paese sotto analisi deve fornire entro dieci settimane spiegazioni, nonché soluzioni correttive per porre rimedio alla violazione. In caso di esito negativo inizia il periodo d’infrazione.
Le infrazioni comminate all’Unione Europea sono molto onerose, un costo che inevitabilmente si riversa sulla collettività. Queste sanzioni comportano un esborso immediato per lo Stato inadempiente. In più la sanzione rimane attiva, con versamenti periodici, fin quando lo stato membro non si adegua alle norme.
Le infrazioni all’interno dell’Unione Europea
Il settore ambientale è quello più critico per i Paesi Europei, con ben 295 casi presi in esame, distaccandosi di molto dall’ambito giuridico, con 161 casi. Oltre all’Italia, che primeggia con 98 casi, gli altri stati membri interessati da numerose procedure d’infrazione sono la Spagna con 75 e la Francia con 73 casi.
La sfida italiana
Vien da se’ che l’attuazione delle Direttive Europee è una sfida cruciale in tema ambientale per il nostro Paese. Uno dei nodi principali sono le considerevoli divergenze regionali per gestione delle risorse idriche, dei rifiuti, sulla depurazione e sulle infrastrutture.
Circa 3.200 agglomerati urbani sono soggetti a procedimenti d’infrazione per le acque reflue. La rete idrica mostra i segni d’invecchiamento, con un’età media di 30 anni e tassi di perdita che al sud arrivano al 50%. Mentre al nord il problema è la qualità dell’aria, con la pianura padana impestata dall’inquinamento atmosferico. Si stima che in Italia circa 66.630 morti premature siano attribuibili alle concentrazioni di particolato fine, 3.380 alle concentrazioni di ozono e 21.040 alle concentrazioni di biossido di azoto.
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